Con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni (norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria), l'unità locale socio-sanitaria, da struttura operativa dei comuni singoli o associati e delle comunità montane, è diventata azienda con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, fermo restando il diritto dovere degli organi rappresentativi di esprimere il bisogno socio-sanitario delle comunità locali.
L'art. 5 della legge regionale veneta 14 settembre 1994, n. 56 (recante norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale), in attuazione del citato decreto legislativo prevede che i comuni partecipino al processo di programmazione socio-sanitaria regionale.
Qualora l'ambito territoriale di una unità locale socio-sanitaria comprenda più comuni o circoscrizioni, si costituisca la conferenza dei sindaci, alla quale spetta, tra l'altro, di provvedere all'adozione dei piani di zona dei servizi sociali.
La Conferenza dei Sindaci dell'Unità Locale Socio-Sanitaria n. 3 è composta dai Sindaci dei 28 Comuni che insistono nel territorio di suo riferimento.