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Aspetti
giuridici
Il divorzio3
La Legge sul divorzio prevede che ciascuno dei coniugi possa chiedere lo
scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio celebrato con rito religioso.
Il divorzio opera sul rapporto matrimoniale, facendone venir meno gli effetti
civili a partire dal momento in cui viene dichiarato. Esso può essere
pronunciato solo con sentenza che accerti l'esistenza di una delle cause di
divorzio tassativamente previste.
Quando si può fare richiesta di divorzio:
Dopo la pronuncia, con sentenza definitiva, della separazione giudiziale
oppure dopo la omologazione della separazione consensuale. La legge precisa che,
per poter iniziare la causa di divorzio, la separazione deve essersi protratta
ininterrottamente da almeno tre anni dal giorno dell’udienza nella quale i
coniugi sono comparsi personalmente davanti al presidente del Tribunale nei
procedimenti di separazione.
La separazione deve essersi protratta “ininterrottamente”: l’unica circostanza
che può interrompere la separazione è la riconciliazione fra i coniugi.
A seguito della condanna di un coniuge, anche per fatti anteriormente
commessi, all'ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare
gravità (incesto, violenza carnale, costrizione o sfruttamento della
prostituzione, omicidio volontario di un figlio o tentato omicidio del coniuge).
Se uno dei coniugi, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento
o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero un nuovo matrimonio.
Se il matrimonio non è stato consumato.
Se è passata in giudicato la sentenza con cui l'altro coniuge ha cambiato
sesso.
La causa di divorzio statisticamente più comune è quella della intervenuta
separazione personale.
Le procedure
La procedura per l'ottenimento del divorzio varia a seconda che lo stesso sia su
domanda congiunta ovvero contenzioso.
Qualora sussista l'accordo tra i due coniugi sulle condizioni del divorzio, la
relativa domanda può essere presentata congiuntamente da entrambi davanti al
tribunale in cui uno dei due abbia la residenza o il domicilio.
Il ricorso deve contenere l’indicazione di tutte le condizioni riguardanti i
figli ed i rapporti economici fra i coniugi. Qualora il tribunale valuti le
condizioni pattuite congiuntamente dalle parti non rispondenti all'interesse dei
figli, verranno emessi provvedimenti temporanei ed urgenti in favore della prole
e verrà instaurato un giudizio ordinario.
Ove ritenga, invece, che il contenuto del ricorso sia perfettamente conforme
alla legge, il tribunale dovrà senz'altro emettere la sentenza di divorzio.
Qualora manchi il consenso dell’altro coniuge al divorzio ovvero se non sussiste
l'accordo di entrambi sulle condizioni dello stesso, il coniuge che intende
divorziare deve presentare, a mezzo di un avvocato, un ricorso contenente la
domanda di scioglimento del matrimonio, con l'esposizione dei fatti sui quali
tale domanda si fonda, presso il tribunale del luogo in cui l'altro coniuge ha
la propria residenza o domicilio. Ha inizio in questo caso un ordinario
procedimento contenzioso.
Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di
divorzio sono esenti da imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Alle cause di divorzio partecipa anche il pubblico ministero.
3Riferimenti normativi: la
disciplina del divorzio è contenuta nella Legge n. 898 dell’1.12.1970 e
successive modifiche “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”.
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