|
UNITA'
ORGANIZZATIVA PROMOZIONE FAMILIARE
GUIDA PER GENITORI CHE SI SEPARANO
Aspetti
giuridici
La separazione consensuale
Se i coniugi sono completamente d'accordo tra loro sulle condizioni alle quali
separarsi, possono presentare all’autorità giudiziaria una domanda congiunta di
separazione (con un unico ricorso, sottoscritto da entrambi).
Le questioni sulle quali i coniugi devono necessariamente trovare un accordo
(cd. contenuto minimo) per potersi separare consensualmente sono:
1. il consenso di entrambi alla separazione;
2. l’affidamento dei figli minori (e/o la scelta del coniuge con il quale
dovranno convivere i figli maggiorenni ma non autonomi);
3. la regolamentazione del diritto di visita del genitore non affidatario;
4. il contributo che il coniuge non affidatario dovrà pagare all’altro per il
mantenimento dei figli minori (o maggiorenni ma non autonomi);
5. l’assegnazione della casa coniugale, che dovrà essere effettuata
preferibilmente e ove sia possibile in favore del coniuge affidatario dei figli
minori;
6. l’eventuale assegno di mantenimento in favore del coniuge sprovvisto di
adeguati redditi propri.
In mancanza di un accordo fra i coniugi su una delle suddette condizioni,
la
separazione non può essere omologata.
Non occorre invece che i coniugi trovino un accordo anche su altre questioni,
come la divisione dei beni in comunione. Se però un accordo esiste anche su tali
questioni, esso può essere inserito fra le condizioni della separazione
consensuale.
La procedura
Nella maggior parte dei Tribunali italiani è consentito ai coniugi di instaurare
personalmente il procedimento di separazione consensuale, senza l’assistenza di
un difensore. In questo caso, però, gli interessati debbono occuparsi
personalmente di tutto ciò che è necessario in materia di documenti, notifiche,
copie, avvisi, ecc., per i quali possono chiedere informazioni alla Cancelleria
del Tribunale. Tuttavia, se preferiscono, i coniugi possono rivolgersi ad un
legale, che può anche essere lo stesso per entrambi.
Nella domanda di separazione personale (cd. “ricorso”), oltre alla indicazione
delle generalità dei coniugi, debbono essere indicati:
i motivi che sono alla base della separazione;
tutti gli accordi presi dai coniugi (v. “contenuto minimo” sopra indicato);
la richiesta di comparire davanti al Presidente del Tribunale per ottenere il
decreto di omologazione della separazione personale.
Il ricorso, in carta semplice, deve essere depositato presso la Cancelleria del
Tribunale ove uno o l'altro coniuge hanno la residenza o il domicilio.
|
Nei
Consultori Familiari è possibile ricevere assistenza e indicazioni per la
compilazione del ricorso |
Si ricorda che, dal punto di vista fiscale, a prescindere dalla assistenza o
meno di un avvocato, tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al
procedimento di separazione personale e di divorzio sono esenti da imposte di
bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Ricevuto il ricorso, il Presidente del Tribunale fissa un'udienza alla quale i
coniugi devono comparire personalmente e nella quale egli tenterà la
riconciliazione. Se questa non riesce, la procedura di separazione è dichiarata
chiusa.
Nel caso in cui i coniugi ribadiscano la loro volontà di separarsi alle
condizioni esplicitate nel ricorso, il procedimento prosegue con l'omologazione
delle condizioni stesse da parte del tribunale.
L'omologazione è il controllo sulla conformità e compatibilità degli accordi di
separazione alla legge e conferisce piena efficacia agli accordi di separazione.
Il controllo del giudice è dalla legge riferito alle pattuizioni che riguardano
i figli. Se il tribunale ritiene di non omologare la separazione, si inizia la
causa, con la necessaria assistenza di un avvocato.
|