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BARRIERE ARCHITETTONICHE

L’accessibilità è un elemento fondamentale per la piena integrazione delle persone con disabilità. L’abbattimento delle barriere architettoniche è regolamentato da una vasta normativa che si traduce in una serie di impegni e obblighi che coinvolgono sia le Amministrazioni Pubbliche che i privati.
Esistono 2 tipi di contributi, a seconda della normativa (nazionale o regionale) a cui fanno riferimento.

Indice:

  • La normativa nazionale

  • La normativa regionale

    La normativa nazionale
    Riferimenti legislativi: Legge 9 gennaio 1989 n. 13 e Decreto Ministeriale 14 giugno 1989 n. 236.
    La legge 13/89, concede contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche e si applica per gli edifici privati di nuova costruzione, per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata di nuova costruzione, per la ristrutturazioni di edifici privati e degli spazi esterni di pertinenza degli edifici elencati precedentemente.
    Dal 1989 i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici o alla ristrutturazione di interi fabbricati devono essere redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal D.M. 236/89.

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    Concessione del contributo nazionale: chi ne ha diritto
    Hanno diritto a presentare domanda di contributo:

  • le persone disabili con ridotta o impedita capacità motoria;

  • i non vedenti;

  • coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;

  • i condòmini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;

  • i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all’assistenza di persone con disabilità.
    I disabili in possesso di una certificazione attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione, hanno diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi.

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    Su quali opere o edifici può essere richiesto il contributo nazionale
    Le domande sono ammesse solo per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche ed il contributo è concesso per:

  • interventi su immobili privati già esistenti ove il disabile abbia effettiva, stabile ed abituale dimora;

  • interventi su immobili privati adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai disabili;

  • acquisto di attrezzature, che per le loro caratteristiche risultino strettamente idonee al raggiungimento degli stessi fini (es. servoscala, carrozzina montascale, ascensori,  …), nel caso in cui non fosse possibile, materialmente o giuridicamente, realizzare opere di modifica dell’immobile.
    La domanda deve essere presentata prima di eseguire gli interventi necessari. A tal proposito i Comuni possono procedere ad un accertamento in tal senso (verifica che le opere non siano già esistenti o in corso di esecuzione).

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    Come presentare la domanda per il contributo nazionale
    La domanda può essere presentata solamente dal disabile o da chi ne esercita la potestà o la tutela e va indirizzata al Sindaco del Comune in cui è sito l’immobile entro il 1° marzo di ogni anno.
    Alla domanda devono essere allegati:

  • certificato medico in carta semplice attestante le concrete difficoltà di movimento e la patologia;

  • una relazione firmata da un tecnico che illustri i lavori necessari per rendere accessibile l’abitazione del richiedente;

  • il preventivo di spesa;

  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui vengono precisati: l’indirizzo preciso dell’abitazione, le barriere architettoniche esistenti e l’impedimento che queste recano al disabile, indicazione di eventuali altri contributi concessi per la realizzazione delle medesime opere, la dichiarazione che le opere non sono state eseguite, né sono in corso di esecuzione.
    Nel caso in cui i contributi erogati risultino insufficienti a coprire il fabbisogno, il Sindaco applica il criterio della precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione, e, a parità di condizione, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
    Le domande non soddisfatte restano valide per gli anni successivi.
    I contributi vengono erogati su presentazione delle fatture attestanti le spese effettivamente sostenute.

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    La Normativa regionale
    Riferimento legislativo: Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 41.
    Anche in ambito regionale è possibile ottenere contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche. La legge regionale 41/93 prevede forme più ampie ed articolate di finanziamento che possono generalmente essere cumulate con quelle erogate attraverso la legge 13/89 e con altri contributi.

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    Concessione dei contributi regionali: chi ne ha diritto
    Hanno diritto a presentare domanda di contributo:

  • le persone disabili con ridotta o impedita capacità motoria;

  • i non vedenti;

  • gli enti pubblici;

  • gli enti privati incluse le imprese.
    I disabili in possesso di una certificazione attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione, hanno diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi.

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    Su quali opere può essere richiesto il contributo regionale
    Il contributo può essere richiesto non solo per modificare l’abitazione del disabile, ma anche per eliminare barriere architettoniche negli edifici pubblici o aperti al pubblico, o per adattare il posto di lavoro. Il contributo può essere richiesto per opere murarie o di ristrutturazione oppure per l’acquisto di ausili ed attrezzature idonei al superamento delle barriere architettoniche interne ed esterne agli edifici.
    Il contributo è cumulabile con altri erogati per le medesime opere o ausili o adattamenti, comunque solo fino alla copertura della spesa sostenuta.

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    Come presentare la domanda per il contributo regionale
    La domanda di contributo per opere su edifici privati in cui risiede il disabile, sedi aziendali, ed edifici aperti al pubblico, va presentata al Sindaco entro il 31 marzo di ogni anno.
    Alla domanda devono essere allegati:

  • L’indicazione dei beni da acquistare e delle opere da realizzare;

  • Il preventivo di spesa.
     

    La domanda avanzata da soggetti pubblici va presentata alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno allegando l’indicazione dei beni da acquistare e il relativo preventivo di spesa.

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