Link correlati

 Link correlati

Servizi Sociali

Servizio Disabilità

Piano di Zona



 Servizi Sociali

Logo Informa HandicapSERVIZI SOCIALI


ESENZIONI E AGEVOLAZIONI FISCALI

In questi ultimi anni le leggi finanziarie si sono dimostrate sempre più sensibili ai problemi dei disabili ampliando le agevolazioni fiscali per loro previste.

Indice agevolazioni:

  • per i figli a carico

  • per i veicoli

  • per le spese sanitarie e di assistenza specifica

  • per gli altri mezzi di ausilio

  • per i sussidi tecnici ed informatici

  • per l'abbattimento delle barriere architettoniche
     

    Agevolazioni per i figli a carico
    E’ prevista, per ogni figlio portatore di handicap (riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92), una speciale detrazione di € 774,69 a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.

    [ indice agevolazioni

    Agevolazioni per i veicoli
    Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

    1.

    i non vedenti e i sordomuti;

    2.

    le persone con disabilità psichica o mentale, riconosciuti in stato di handicap grave (legge 104/92, art.3, comma 3), titolari di indennità di accompagnamento;

    3.

    le persone disabili con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazione, riconosciuti in stato di handicap grave derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione (legge 104/92, art.3, comma 3);

    4.

    le persone disabili con ridotte o impedite capacità motorie, che non versano nella condizione di particolare gravità prevista dal citato art.3, comma 3 della legge 104/92, sono ammesse alle agevolazioni auto a condizione di utilizzare veicoli adattati (modifiche ai comandi di guida, sportello scorrevole, pedana sollevatrice, ecc.).

    Per quali veicoli
    Le agevolazioni fiscali possono riguardare, a seconda dei casi: autovetture, autoveicoli e motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile, motocarrozzette, autocaravan (solo per la detrazione IRPEF del 19%).

    La detraibilità ai fini IRPEF delle spese per mezzi di locomozione: Spese di acquisto
     Le spese riguardanti l’acquisto dei veicoli sopra indicati (nuovi o usati, senza limiti di cilindrata) danno diritto ad una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare. E’ possibile fruire della detrazione una sola volta nell’arco di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto) per un importo massimo di € 18.075,99. La medesima detrazione spetta anche per le spese di manutenzione straordinaria dei veicoli, restando pertanto escluse la manutenzione ordinaria e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante, ecc).
    E’ possibile che alcune compagnie di assicurazione pratichino sconti particolari per polizze assicurative stipulate a favore di persone disabili. Si consiglia pertanto di verificare questa possibilità con la propria assicurazione.

    La detraibilità ai fini IRPEF delle spese per mezzi di locomozione: spese per riparazioni
    Oltre che per la spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione( cambio olio, sostituzione pneumatici, …).

    Applicazione dell’IVA agevolata
    E’ applicabile l’IVA al 4%, anziché al 20%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici (se con motore a benzina) e fino a 2800 centimetri cubici (se con motore diesel). E’ possibile usufruire di questa riduzione fiscale una volta ogni quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). L’IVA agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dalla persona disabile o dal familiare di cui è fiscalmente a carico. Il diritto all’IVA agevolata riguarda anche l’acquisto di accessori, strumenti e relative prestazione di manodopera rese da officine, necessari all’adattamento del veicolo.
    Obblighi per la concessionaria
    La concessionaria è tenuta a :

  • emettere fattura (anche se non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si tratta di operazioni ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta;

  • comunicare all’ufficio IVA (ovvero all’Agenzia delle Entrate, ove istituito) la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario. La comunicazione va eseguita entro il termine di trenta giorni.
    Documentazione
    La documentazione qui elencata riguarda le persone disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza la necessità di adattare il veicolo:

  • certificazione attestante la condizione di disabilità, in particolare:

    • per non vedenti e sordomuti: certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica;

    • per disabili psichici: verbale di accertamento dello stato di handicap emesso dalla commissione medica presso l’Azienda Sanitaria dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104/92), derivante da disabilità psichica e certificazione che attesti il diritto a fruire dell’indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n.18 del 1980 e n. 508 del 1988);

    • per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati: verbale di accertamento dello stato di handicap emesso dalla commissione medica presso l’Azienda Sanitaria dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104/92), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione;

  • ai soli fini dell’agevolazione IVA, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell’ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

  • fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero autocertificazione in tal senso, se la macchina non è intestata al disabile stesso.

    Disabili di cui al punto 4 che necessitano dell’adattamento del mezzo
    Per questa categoria di disabili, l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (IVA del 4%, IRPEF del 19%, bollo e imposta di trascrizione al PRA). Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto “adattata” anche l’auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale competente per l’accertamento della idoneità alla guida.
    Gli adattamenti, che devono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.
    N.B.: non dà luogo ad “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, ovvero l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa o su semplice richiesta dell’acquirente.
    Documentazione
    Presentare gli stessi documenti elencati nel paragrafo “esenzione permanente dal pagamento del bollo” e produrre inoltre:

  • copia del certificato di invalidità o di handicap rilasciato dalla commissione medica; in cui è esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità;

  • fotocopia della patente di guida speciale, per chi ne è in possesso;

  • fotocopia della carta di circolazione , da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;.

  • ai soli fini dell’agevolazione IVA, in caso di prestazioni di servizi o nell’acquisto di accessori: autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (ove ricorra questa ipotesi).

    Esenzione permanente dal pagamento del bollo
    L’esenzione dal pagamento della tassa di proprietà riguarda i veicoli sopra indicati, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata. L’esenzione spesa per un solo veicolo sia esso intestato alla persona disabile o ad un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico. L’esenzione dal pagamento una volta riconosciuta per il primo auto, è valida anche per gli anni successivi, senza dover nuovamente rifare la richiesta. L’ufficio competente per quanto riguarda le pratiche di esenzione è l’Agenzia della Entrate, via Ricci n. 8, sportello 9, telefono 0424.210689, orari di apertura: dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00, martedì e giovedì 14.30-16.30.
    Documentazione
    (da portare o spedire con raccomandata AR all’agenzia delle entrate, per il primo anno):

  • per non vedenti e sordomuti: certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica;

  • per disabili psichici o mentali: verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all’art.4 della legge n.104/92, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104/92) derivante da disabilità psichica e certificazione che attesti il diritto a fruire dell’indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n.18 del 1980 e n. 508 del 1988) emessa dalla commissione a ciò preposta (Commissione per l’Accertamento dell’Invalidità Civile di cui alla legge n.295 del 1990);

  • per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati: verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all’art.4 della legge n.104/92, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi dell’art.3 comma3 della legge n.104/92) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione;

  • inoltre tutti dovranno allegare: fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto, oppure autocertificazione in tal senso, se la macchina non è intestata al disabile stesso.

  • Esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà
    I veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione delle persone non vedenti e sordomute) sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio spetta sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un passaggio di proprietà riguardante un’auto usata. L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.
    All’atto della presentazione della richiesta di prima iscrizione o di trascrizione al PRA (con sede in Vicenza, via Fermi n. 237, tel. 0444 965444, orario: dal lun. al ven. dalle 8.3 0 alle 12.30, mart. e giov. dalle 13.30 alle 14.30), la persona – previa esibizione della apposita documentazione - potrà chiedere l’esenzione dalla imposta provinciale di trascrizione. La richiesta potrà essere presentata direttamente al PRA, oppure ai vari punti di servizio previsti dallo sportello telematico dell’automobilista e presenti presso l’Ispettorato della Motorizzazione Civile e nei vari studi di consulenza per pratiche automobilistiche.
    Documentazione

  • comunicare la targa dell’auto;

  • certificato di invalidità;

  • carta di circolazione:

  • patente di guida o documento valido ai fini del riconoscimento.

    [ indice agevolazioni

    Agevolazioni IRPEF per spese sanitarie di assistenza specifica
    Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da disabili o dai loro familiari (se hanno fiscalmente a carico la persona disabile ), sono interamente deducibili dal reddito complessivo.
    Le spese sanitarie specialistiche, invece, danno diritto ad una detrazione IRPEF del 19% sulla parte che eccede € 129,11; della detrazione può avvalersi anche il familiare quando il disabile è fiscalmente a carico.

    [ indice agevolazioni

    Agevolazioni per altri mezzi di ausilio
    Oltre alle spese viste in precedenza sono ammesse alla detrazione del 19% per l’intero ammontare (senza togliere le € 129,11) le spese sostenute per: trasporto in ambulanza per soggetto portatore di handicap; acquisto di particolari poltrone; acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; acquisto di arti artificiali per la deambulazione; costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni; adattamento dell’ascensore; sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi della legge 104/92 (costi di abbonamento al servizio di telesoccorso, l’acquisto di fax, computer ecc.). Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti dalla commissione di cui alla legge 104/92, indipendentemente dalla fruizione dell’assegno di accompagnamento.
    E’ possibile fruire della detrazione del 19% anche per le spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970 n. 381) o dal familiare di cui risulta fiscalmente a carico, per i servizi di interpretariato.
    I non vedenti possono fruire della detrazione dall’IRPEF del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta per un solo cane e una sola volta nel periodo di quattro anni, salvo casi di perdita del cane, per un importo massimo di € 18.075,99. Tale limite comprende anche le spese per l’acquisto di autoveicoli utilizzati per trasportare la persona non vedente e spetta anche al familiare se la persona risulta fiscalmente a carico. E’ ammessa inoltre la detrazione forfetaria di € 516,46 per le spese sostenute per il mantenimento del cane guida.
    Il familiare che per conto della persona disabile (anche se non fiscalmente a carico) sostiene spese sanitarie per patologie esenti da ticket, può considerare onere detraibile dall’IRPEF la parte di spesa che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare con disabilità. L’ammontare massimo delle spese sanitarie è complessivamente di € 6.197,48.

    [ indice agevolazioni

    Agevolazioni per i sussidi tecnici ed informatici
    Si applica l’aliquota IVA agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap riconosciuti dalla legge 104/92. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche finalizzate a facilitare la comunicazione interpersonale e l’elaborazione scritta o grafica, facilitare il controllo dell’ambiente domestico, consentire l’accesso alla informazione e alla cultura, assistere la riabilitazione. E’ prevista altresì l’aliquota agevolata al 4% per persone non vedenti per l’acquisto di prodotti editoriali realizzati in braille o su supporti audio-magnetici, destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti; prestazioni di composizione, legatoria e stampa di prodotti editoriali, anche realizzati in scrittura braille e su supporto audio-magnetici.
    Documentazione
    Per fruire dell’aliquota ridotta, il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:

  • specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione del soggetto e il sussidio tecnico ed informatico;

  • certificato rilasciato dalla ASL di competenza attestante l’esistenza di una invalidità funzionale permanente rientrante nelle categorie di tipo motorio, visivo, uditivo, del linguaggio.

    [ indice agevolazioni

    Agevolazioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche
    E’ possibile la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni, relativamente alla spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente.
    Sono ammesse ai benefici del 36% non solo le spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ascensori e montacarichi, già in precedenza agevolate, ma anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap, qualora questo sia stato riconosciuto grave ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104/92.
    La detrazione del 36% non è cumulabile con la detrazione del 19% (art.13 bis del testo unico delle imposte sui redditi).
    Sono inoltre previste alcune forme di contributi a livello nazionale e regionale di cui si tratta ampiamente nel paragrafo dedicato esclusivamente all’abbattimento delle barriere architettoniche.

    [ indice agevolazioni