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SERVIZI SOCIALI
ESENZIONI E AGEVOLAZIONI FISCALI
In questi ultimi anni le leggi finanziarie si sono dimostrate sempre più
sensibili ai problemi dei disabili ampliando le agevolazioni fiscali per loro
previste.
Indice agevolazioni:
per i figli a carico
per i veicoli
per le spese sanitarie e di assistenza specifica
per gli altri mezzi di ausilio
per i sussidi tecnici ed informatici
per l'abbattimento delle barriere architettoniche
Agevolazioni per i figli a carico
E’ prevista, per ogni figlio portatore di handicap (riconosciuto tale ai sensi
della legge 104/92), una speciale detrazione di € 774,69 a prescindere
dall’ammontare del reddito complessivo. [ indice agevolazioni ]
Agevolazioni per i veicoli
Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
1. |
i non vedenti e i sordomuti; |
2. |
le persone con disabilità psichica o mentale, riconosciuti in stato di
handicap grave (legge 104/92, art.3, comma 3), titolari di indennità di accompagnamento;
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3. |
le persone disabili con grave limitazione delle capacità di deambulazione o
affetti da pluriamputazione, riconosciuti in stato di handicap grave derivante da patologie che comportano una limitazione
permanente della deambulazione (legge 104/92, art.3, comma 3); |
4. |
le persone disabili con ridotte o impedite capacità motorie, che non versano
nella condizione di particolare gravità prevista dal citato art.3, comma 3 della legge 104/92, sono ammesse alle agevolazioni
auto a condizione di utilizzare veicoli adattati (modifiche ai comandi di guida, sportello scorrevole, pedana sollevatrice, ecc.).
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Per quali veicoli
Le agevolazioni fiscali possono riguardare, a seconda dei casi: autovetture,
autoveicoli e motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del
disabile, motocarrozzette, autocaravan (solo per la detrazione IRPEF del 19%).
La detraibilità ai fini IRPEF delle spese per mezzi
di locomozione: Spese di acquisto
Le spese riguardanti l’acquisto dei veicoli sopra indicati (nuovi o
usati, senza limiti di cilindrata) danno diritto ad una detrazione di
imposta pari al 19% del loro ammontare. E’ possibile fruire della detrazione
una sola volta nell’arco di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto)
per un importo massimo di € 18.075,99. La medesima detrazione spetta anche
per le spese di manutenzione straordinaria dei veicoli, restando pertanto
escluse la manutenzione ordinaria e i costi di esercizio (premio
assicurativo, carburante, lubrificante, ecc).
E’ possibile che alcune compagnie di assicurazione pratichino sconti
particolari per polizze assicurative stipulate a favore di persone disabili.
Si consiglia pertanto di verificare questa possibilità con la propria
assicurazione.
La detraibilità ai fini IRPEF delle spese per mezzi
di locomozione: spese per riparazioni
Oltre che per la spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le
riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione( cambio olio,
sostituzione pneumatici, …).
Applicazione dell’IVA agevolata
E’ applicabile l’IVA al 4%, anziché al 20%, sull’acquisto di autovetture
nuove o usate, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici (se con
motore a benzina) e fino a 2800 centimetri cubici (se con motore diesel). E’
possibile usufruire di questa riduzione fiscale una volta ogni quattro anni
(decorrenti dalla data di acquisto). L’IVA agevolata si applica solo per
acquisti effettuati direttamente dalla persona disabile o dal familiare di
cui è fiscalmente a carico. Il diritto all’IVA agevolata riguarda anche
l’acquisto di accessori, strumenti e relative prestazione di manodopera rese
da officine, necessari all’adattamento del veicolo.
Obblighi per la concessionaria
La concessionaria è tenuta a :
emettere fattura (anche se non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si
tratta di operazioni ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero
della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli
estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta;
comunicare all’ufficio IVA (ovvero all’Agenzia delle Entrate, ove istituito) la
data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del
cessionario. La comunicazione va eseguita entro il termine di trenta giorni.
Documentazione
La documentazione qui elencata riguarda le persone disabili che hanno diritto
alle agevolazioni auto senza la necessità di adattare il veicolo:
certificazione attestante la condizione di disabilità, in particolare:
per non vedenti e sordomuti: certificato di invalidità che attesti la loro
condizione, rilasciato da una commissione medica;
per disabili psichici: verbale di accertamento dello stato di handicap emesso
dalla commissione medica presso l’Azienda Sanitaria dal quale risulti che il
soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi dell’art.3 comma 3
della legge 104/92), derivante da disabilità psichica e certificazione che
attesti il diritto a fruire dell’indennità di accompagnamento (di cui alle leggi
n.18 del 1980 e n. 508 del 1988);
per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati: verbale di accertamento dello stato di handicap emesso dalla
commissione medica presso l’Azienda Sanitaria dal quale risulti che il soggetto
si trova in situazione di handicap grave (ai sensi dell’art.3 comma 3 della
legge 104/92), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che
comportano una limitazione permanente della deambulazione;
ai soli fini dell’agevolazione IVA, dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato
acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell’ipotesi di acquisto entro il
quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal
pubblico registro automobilistico;
fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile
è a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero autocertificazione in tal senso,
se la macchina non è intestata al disabile stesso.
Disabili di cui al punto 4 che necessitano dell’adattamento del mezzo
Per questa categoria di disabili, l’adattamento del veicolo è una condizione
necessaria per tutte le agevolazioni (IVA del 4%, IRPEF del 19%, bollo e imposta
di trascrizione al PRA). Per i disabili titolari di patente speciale, si
considera ad ogni effetto “adattata” anche l’auto dotata di solo cambio
automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla commissione
medica locale competente per l’accertamento della idoneità alla guida.
Gli adattamenti, che devono sempre risultare dalla carta di circolazione,
possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria
o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di
accedervi.
N.B.: non dà luogo ad “adattamento” l’allestimento di semplici accessori
con funzione di “optional”, ovvero l’applicazione di dispositivi già previsti in
sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa o su semplice
richiesta dell’acquirente.
Documentazione Presentare gli stessi documenti elencati nel
paragrafo “esenzione permanente dal pagamento del bollo” e produrre inoltre:
copia del certificato di invalidità o di handicap rilasciato dalla commissione
medica; in cui è esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità;
fotocopia della patente di guida speciale, per chi ne è in possesso;
fotocopia della carta di circolazione , da cui risulta che il veicolo dispone
dei dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di veicoli da
parte di disabili titolari di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato
in funzione della minorazione fisico/motoria;.
ai soli fini dell’agevolazione IVA, in caso di prestazioni di servizi o
nell’acquisto di accessori: autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta
di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti. Nella stessa
dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a
carico dell’acquirente o del committente (ove ricorra questa ipotesi).
Esenzione permanente dal pagamento del bollo
L’esenzione dal pagamento della tassa di proprietà riguarda i veicoli sopra
indicati, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione
dell’aliquota IVA agevolata. L’esenzione spesa per un solo veicolo sia esso
intestato alla persona disabile o ad un familiare di cui egli sia
fiscalmente a carico. L’esenzione dal pagamento una volta riconosciuta per
il primo auto, è valida anche per gli anni successivi, senza dover
nuovamente rifare la richiesta. L’ufficio competente per quanto riguarda le
pratiche di esenzione è l’Agenzia della Entrate, via Ricci n. 8, sportello
9, telefono 0424.210689, orari di apertura: dal lunedì al venerdì 9.00 -
13.00, martedì e giovedì 14.30-16.30.
Documentazione (da portare o spedire con
raccomandata AR all’agenzia delle entrate, per il primo anno):
per non vedenti e sordomuti: certificato di invalidità che attesti la loro
condizione, rilasciato da una commissione medica;
per disabili psichici o mentali: verbale di accertamento dell’handicap
emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all’art.4 della legge n.104/92,
dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave
(ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104/92) derivante da disabilità
psichica e certificazione che attesti il diritto a fruire dell’indennità di
accompagnamento (di cui alle leggi n.18 del 1980 e n. 508 del 1988) emessa
dalla commissione a ciò preposta (Commissione per l’Accertamento
dell’Invalidità Civile di cui alla legge n.295 del 1990);
per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o
pluriamputati: verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla
commissione medica presso la ASL di cui all’art.4 della legge n.104/92, dal
quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai
sensi dell’art.3 comma3 della legge n.104/92) derivante da patologie (ivi
comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente
della deambulazione;
inoltre tutti dovranno allegare: fotocopia dell’ultima dichiarazione dei
redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario
dell’auto, oppure autocertificazione in tal senso, se la macchina non è
intestata al disabile stesso.
Esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di
proprietà
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone disabili
appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione delle persone non
vedenti e sordomute) sono esentati dal pagamento dell’imposta di
trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di
proprietà. Il beneficio spetta sia in occasione della prima iscrizione al
PRA di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un passaggio di proprietà
riguardante un’auto usata. L’esenzione spetta anche in caso di intestazione
a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.
All’atto della presentazione della richiesta di prima iscrizione o di
trascrizione al PRA (con sede in Vicenza, via Fermi n. 237, tel. 0444
965444, orario: dal lun. al ven. dalle 8.3 0 alle 12.30, mart. e giov. dalle
13.30 alle 14.30), la persona – previa esibizione della apposita
documentazione - potrà chiedere l’esenzione dalla imposta provinciale di
trascrizione. La richiesta potrà essere presentata direttamente al PRA,
oppure ai vari punti di servizio previsti dallo sportello telematico
dell’automobilista e presenti presso l’Ispettorato della Motorizzazione
Civile e nei vari studi di consulenza per pratiche automobilistiche.
Documentazione comunicare la targa dell’auto;
certificato di invalidità;
carta di circolazione:
patente di guida o documento valido ai fini del riconoscimento.
[ indice agevolazioni ]
Agevolazioni IRPEF per spese sanitarie di assistenza
specifica
Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da disabili o dai
loro familiari (se hanno fiscalmente a carico la persona disabile ), sono
interamente deducibili dal reddito complessivo.
Le spese sanitarie specialistiche, invece, danno diritto ad una detrazione IRPEF
del 19% sulla parte che eccede € 129,11; della detrazione può avvalersi anche il
familiare quando il disabile è fiscalmente a carico.
[ indice agevolazioni ]
Agevolazioni per altri mezzi di ausilio
Oltre alle spese viste in precedenza sono ammesse alla detrazione del 19% per
l’intero ammontare (senza togliere le € 129,11) le spese sostenute per:
trasporto in ambulanza per soggetto portatore di handicap; acquisto di
particolari poltrone; acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture,
ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; acquisto di arti
artificiali per la deambulazione; costruzione di rampe per l’eliminazione di
barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni; adattamento
dell’ascensore; sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare
l’autosufficienza e le possibilità di integrazione di portatori di handicap
riconosciuti tali ai sensi della legge 104/92 (costi di abbonamento al servizio
di telesoccorso, l’acquisto di fax, computer ecc.). Sono inoltre ammesse
integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi
necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento di portatori
di handicap riconosciuti dalla commissione di cui alla legge 104/92,
indipendentemente dalla fruizione dell’assegno di accompagnamento.
E’ possibile fruire della detrazione del 19% anche per le spese sostenute dai
sordomuti (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970 n. 381) o dal
familiare di cui risulta fiscalmente a carico, per i servizi di interpretariato.
I non vedenti possono fruire della detrazione dall’IRPEF del 19% delle spese
sostenute per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta per un solo cane e
una sola volta nel periodo di quattro anni, salvo casi di perdita del cane, per
un importo massimo di € 18.075,99. Tale limite comprende anche le spese per
l’acquisto di autoveicoli utilizzati per trasportare la persona non vedente e
spetta anche al familiare se la persona risulta fiscalmente a carico. E’ ammessa
inoltre la detrazione forfetaria di € 516,46 per le spese sostenute per il
mantenimento del cane guida.
Il familiare che per conto della persona disabile (anche se non fiscalmente a
carico) sostiene spese sanitarie per patologie esenti da ticket, può considerare
onere detraibile dall’IRPEF la parte di spesa che non trova capienza
nell’imposta dovuta dal familiare con disabilità. L’ammontare massimo delle
spese sanitarie è complessivamente di € 6.197,48.
[ indice agevolazioni ]
Agevolazioni per i sussidi tecnici ed informatici
Si applica l’aliquota IVA agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici
rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori
di handicap riconosciuti dalla legge 104/92. Rientrano nel beneficio le
apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o
informatiche finalizzate a facilitare la comunicazione interpersonale e
l’elaborazione scritta o grafica, facilitare il controllo dell’ambiente
domestico, consentire l’accesso alla informazione e alla cultura, assistere la
riabilitazione. E’ prevista altresì l’aliquota agevolata al 4% per persone non
vedenti per l’acquisto di prodotti editoriali realizzati in braille o su
supporti audio-magnetici, destinati ad essere utilizzati da non vedenti o
ipovedenti; prestazioni di composizione, legatoria e stampa di prodotti
editoriali, anche realizzati in scrittura braille e su supporto audio-magnetici.
Documentazione Per fruire dell’aliquota ridotta, il disabile deve consegnare
al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:
specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL
di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la
menomazione del soggetto e il sussidio tecnico ed informatico;
certificato rilasciato dalla ASL di competenza attestante l’esistenza di una
invalidità funzionale permanente rientrante nelle categorie di tipo motorio,
visivo, uditivo, del linguaggio.
[ indice agevolazioni ]
Agevolazioni per l'eliminazione delle barriere
architettoniche
E’ possibile la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni, relativamente alla
spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente.
Sono ammesse ai benefici del 36% non solo le spese sostenute per l’eliminazione
delle barriere architettoniche riguardanti ascensori e montacarichi, già in
precedenza agevolate, ma anche quelle effettuate per la realizzazione di
strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle
persone portatrici di handicap, qualora questo sia stato riconosciuto grave ai
sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104/92.
La detrazione del 36% non è cumulabile con la detrazione del 19% (art.13 bis del
testo unico delle imposte sui redditi).
Sono inoltre previste alcune forme di contributi a livello nazionale e regionale
di cui si tratta ampiamente nel paragrafo dedicato esclusivamente
all’abbattimento delle barriere architettoniche.
[ indice agevolazioni ]
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