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SERVIZI SOCIALI
PROVVIDENZE ECONOMICHE RICONOSCIUTE
AGLI INVALIDI CIVILI, AI CIECHI CIVILI, AI SORDOMUTI
Il riconoscimento dei diversi benefici economici è subordinato:
a) all’accertamento da parte dell’apposita
Commissione medico legale dello stato di invalido civile, cieco civile,
sordomuto;
b) alla presenza di specifici requisiti.
Indice:
Invalidi civili
INVALIDI CIVILI
Pensione di inabilità La pensione di
inabilità è stata istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971 n. 118.
Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una
totale inabilità al lavoro e che abbiano un reddito personale che non superi il
limite fissato annualmente.
I requisiti necessari sono:
riconoscimento di un'invalidità pari al 100%;
età compresa fra i 18 e i 65 anni;
essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di
carta di soggiorno;
reddito annuo della sola persona invalida
non superiore a € 13.417,68.
Per l’anno 2004, l’importo della pensione di inabilità ammonta a € 229,50, per
13 mensilità. La pensione di inabilità è compatibile con l'indennità di
accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili che necessitano di assistenza
continua per incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana o per
incapacità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore. E'
incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione
per causa di guerra, servizio lavoro. Per percepire la pensione di inabilità non
è necessaria l'iscrizione alle liste di collocamento che è una condizione
richiesta solo per l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza riservato
agli invalidi parziali (invalidità civile compresa tra il 74% e il 99%). [
indice ]
Assegno mensile di assistenza L'assegno mensile di assistenza è
stato istituito dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118. L'assegno
mensile di assistenza spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia
stata accertata una riduzione parziale della capacità lavorativa sino al
collocamento lavorativo della persona stessa.
I requisiti necessari sono:
riconoscimento di un'invalidità dal
74% al 99%;
età compresa fra i 18 e i 65 anni;
essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di
carta di soggiorno;
reddito annuo della sola persona invalida
non superiore a € 3.942,25;
dimostrare (anche attraverso una dichiarazione di responsabilità) di non
essere collocati in nessuna attività lavorativa, per il periodo che intercorre
fra la domanda e il mese successivo alla notifica del riconoscimento. Per il
periodo successivo è indispensabile l’iscrizione nella lista del collocamento
obbligatorio, a meno che la persona non sia stata dichiarata priva di capacità
lavorative, ai sensi della legge 68/99.
Per l’anno 2004 l’importo dell’assegno di assistenza ammonta a € 229,50, per 13
mensilità. L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di
invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.) e con pensioni di
invalidità di guerra, lavoro e servizio. Dopo il
sessantacinquesimo anno di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale.
Può percepire l'assegno anche chi è occupato part-time; in tal caso infatti si
può non essere cancellati dalle liste di collocamento. [
indice ]
Indennità di accompagnamento L'indennità di accompagnamento è
stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980 n. 18. Si tratta di una provvidenza
in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni
fisiche o psichiche qualora necessitino di assistenza continua:
per incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana tipici dell’età;
per incapacità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.
I requisiti necessari sono:
riconoscimento di un'invalidità
al 100%;
non essere in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell'età;
è indipendente dall'età;
essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di
carta di soggiorno;
non essere
ricoverato in istituto a titolo gratuito cioè con pagamento della retta a
carico dello Stato o di Ente pubblico).
Per l’anno 2004 l’importo dell’indennità di accompagnamento è pari a € 436,77,
per 12 mensilità. L'indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo
della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e
dalla sua età.
L'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività
lavorativa dipendente o autonoma e con la titolarità di una patente speciale.
L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze
simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra: l’interessato ha facoltà
di optare per il trattamento a lui più favorevole. Tale provvidenza viene
erogata anche ai detenuti. [
indice ]
Indennità mensile di frequenza per minori L'indennità di
frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita
dalla Legge 11 ottobre 1990 n. 289.
I requisiti necessari sono:
riconoscimento di
"minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni
proprie dell'età" (Legge 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore"; età
inferiore ai diciotto anni;
essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di
carta di soggiorno;
frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione
professionale, a centri occupazionali o a scuole pubbliche o private di ogni grado e ordine;
reddito annuo della sola persona invalida
non superiore a € 3.942,25.
Per l’anno 2004 l’importo dell’indennità mensile di frequenza ammonta a €
229,50. L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della
frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. La Sentenza della Corte
Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che
l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano
l'asilo nido.
L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento, con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti, con l’indennità per i ciechi
parziali. [
indice ]
Pensione sociale
Al compimento del sessantacinquesimo anno d’età in sostituzione della pensione
di inabilità o dell’assegno mensile di assistenza, è corrisposta, da parte
dell’INPS, la pensione sociale. Si tratta di una pensione che non dipende dalla
situazione di invalidità, ma che può essere richiesta da tutti i cittadini ultrasessantacinquenni per motivi di reddito o specifiche condizioni. [
indice ]
CIECHI CIVILI
Le categorie riconosciute sono:
ciechi assoluti (con residuo visivo 00 in entrambi gli occhi anche con
eventuali correzioni);
ciechi parziali (con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi
gli occhi con eventuali correzioni)
I deficit visivi di minore entità sono di competenza dell’invalidità civile.
CIECHI ASSOLUTI
Pensione La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della
Legge 10 febbraio 1962 n. 6. E' concessa ai maggiorenni ciechi assoluti che
abbiano un reddito personale non superiore al limite fissato annualmente per
legge. Ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione ma l'indennità
di accompagnamento.
I requisiti necessari sono:
riconoscimento di cieco assoluto;
età superiore ai 18 anni;
essere cittadino italiano residente in Italia,
o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
reddito annuo della sola persona invalida
non superiore a € 13.417,68.
Gli importi della pensione per l’anno 2004 ammontano a:
€ 248,19 per 13 mensilità se il disabile non è ricoverato in istituto;
€ 229,50 per 13 mensilità
se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico,
anche in parte, dello Stato (o di Ente pubblico). [
indice ]
Indennità di accompagnamento L'indennità di accompagnamento a
favore dei ciechi civili assoluti è stata istituita dalla Legge 28 marzo 1968 n.
406 (art. 1). Viene erogata ai ciechi civili assoluti al solo titolo della
minorazione e cioè indipendentemente dal reddito personale e dall'età.
I requisiti necessari sono:
riconoscimento dello stato di cieco assoluto;
essere cittadino italiano residente in Italia,
o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
è indipendente dal reddito;
è indipendente dall'età.
Per l’anno 2004 l’importo dell’indennità di accompagnamento ammonta a € 649,19
mensili, per 12 mensilità. E' cumulabile con quella concessa agli invalidi
civili totali oppure ai sordomuti. E' incompatibile con l'erogazione di altre
indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra. Non preclude la
possibilità di svolgimento di attività lavorativa. [
indice ]
CIECHI PARZIALI
Pensione La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della
Legge 10 febbraio 1962 n. 66. Essa spetta ai ciechi parziali di ogni età che
presentano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi
anche con eventuale correzione e che abbiano un reddito personale non superiore
al limite fissato annualmente per legge.
I requisiti sono i seguenti:
riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale
di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
è indipendente dall'età; essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di
carta di soggiorno;
reddito annuo
della sola persona invalida non superiore a € 13.417,68.
Per l’anno 2004 l’importo della pensione ammonta a € 229,50, per 13 mensilità. [
indice ]
Indennità speciale L'indennità speciale è
stata istituita dall'articolo 3 della Legge 21 novembre 1988 n. 508. L'indennità
spetta ai ciechi parziali e viene erogata al solo titolo della minorazione cioè
indipendentemente dall'età e dal reddito personale dell'interessato.
I requisiti necessari sono:
riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale
di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
è indipendente dall'età;
essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di
carta di soggiorno;
è indipendente dal reddito personale.
Per l’anno 2004 l’importo dell’indennità speciale ammonta a € 157,69 per 12
mensilità. L'erogazione dell'indennità speciale per i ciechi parziali è
incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse
per cause di servizio, lavoro o guerra. L'indennità è invece compatibile con la
pensione spettante ai ciechi civili parziali. [
indice ]
SORDOMUTI
Pensione La Legge 25 maggio 1970 n. 381 aveva istituito, in
favore dei sordomuti, l'assegno mensile di assistenza, provvidenza economica che
ha assunto la denominazione di "pensione" con l'articolo 14 septies della Legge
29 febbraio 1980 n. 33. E' concessa alla persona sordomuta di età compresa tra i
18 e 65 anni, e cioè alla persona affetta da sordità congenita o acquisita
durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del
linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica
o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. La pensione per
sordomuti è concessa con requisiti di sordità uditiva corrispondente ad una
ipoacusia pari o superiore a 75 dB di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz
nell'orecchio migliore. Oltre a queste
condizione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che
l'interessato abbia un reddito personale non superiore al limite fissato
annualmente per legge.
I requisiti necessari sono:
riconoscimento dello stato di sordomuto;
età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
essere cittadino italiano residente in Italia,
o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
reddito della sola persona invalida
non superiore a € 13.417,68 annue;
Per l’anno 2004 l’importo della pensione ammonta a € 229,50 per 13 mensilità. E'
incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione
per causa di guerra, servizio lavoro. E' invece compatibile con lo
svolgimento di attività lavorativa e con la titolarità di una patente di guida. Al compimento del sessantacinquesimo anno
di età, la pensione viene trasformata in pensione sociale. [
indice ]
Indennità di comunicazione L'indennità di comunicazione è stata istituita
dall'articolo 4 della Legge 21 novembre 1988 n. 508. I Criteri di concessione
sono diversi a seconda che il richiedente sia maggiorenne, minorenne di anni 12,
oppure maggiore di anni 12 e minore di anni 18 e sono correlati al grado di
ipoacusia accertata.
Minore di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di
media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore.
Maggiore di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel.
Viene inoltre richiesto di dimostrare che l'insorgenza dell'ipoacusia è
precedente ai 12 anni
I requisit necessari sonoi:
essere stato riconosciuto sordomuto (con le precisazioni di cui sopra);
essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di
carta di soggiorno;
è indipendente dall'età;
è indipendente
dal reddito personale.
Per l’anno 2004 l’importo dell’indennità di comunicazione ammonta a € 220,18 per
12 mensilità.
L'erogazione dell'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di
frequenza (per i minori). L'indennità di comunicazione è cumulabile con
l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili.
L'indennità di comunicazione è compatibile con la titolarità di una
patente di guida e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o
autonoma. Spetta anche nel caso
di ricovero in istituto. [
indice ]
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