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PROVVIDENZE ECONOMICHE RICONOSCIUTE AGLI INVALIDI CIVILI, AI CIECHI CIVILI, AI SORDOMUTI

Il riconoscimento dei diversi benefici economici è subordinato:
a) all’accertamento da parte dell’apposita Commissione medico legale dello stato di invalido civile, cieco civile, sordomuto;
b) alla presenza di specifici requisiti.

Indice:

  • Invalidi civili
  • Ciechi civili

  • Sordomuti



  • INVALIDI CIVILI

    Pensione di inabilità
    La pensione di inabilità è stata istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971 n. 118. Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che abbiano un reddito personale che non superi il limite fissato annualmente.
    I requisiti necessari sono:

  • riconoscimento di un'invalidità pari al 100%;

  • età compresa fra i 18 e i 65 anni;

  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

  • reddito annuo della sola persona invalida non superiore a € 13.417,68.
    Per l’anno 2004, l’importo della pensione di inabilità ammonta a € 229,50, per 13 mensilità. La pensione di inabilità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili che necessitano di assistenza continua per incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana o per incapacità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore. E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro. Per percepire la pensione di inabilità non è necessaria l'iscrizione alle liste di collocamento che è una condizione richiesta solo per l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza riservato agli invalidi parziali (invalidità civile compresa tra il 74% e il 99%).

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    Assegno mensile di assistenza
    L'assegno mensile di assistenza è stato istituito dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118. L'assegno mensile di assistenza spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una riduzione parziale della capacità lavorativa sino al collocamento lavorativo della persona stessa.
    I requisiti necessari sono:

  • riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;

  • età compresa fra i 18 e i 65 anni;

  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

  • reddito annuo della sola persona invalida non superiore a € 3.942,25;

  • dimostrare (anche attraverso una dichiarazione di responsabilità) di non essere collocati in nessuna attività lavorativa, per il periodo che intercorre fra la domanda e il mese successivo alla notifica del riconoscimento. Per il periodo successivo è indispensabile l’iscrizione nella lista del collocamento obbligatorio, a meno che la persona non sia stata dichiarata priva di capacità lavorative, ai sensi della legge 68/99.
    Per l’anno 2004 l’importo dell’assegno di assistenza ammonta a € 229,50, per 13 mensilità. L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.) e con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Dopo il sessantacinquesimo anno di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale. Può percepire l'assegno anche chi è occupato part-time; in tal caso infatti si può non essere cancellati dalle liste di collocamento.

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    Indennità di accompagnamento
    L'indennità di accompagnamento è stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980 n. 18. Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche qualora necessitino di assistenza continua:

  • per incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana tipici dell’età;

  • per incapacità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.
    I requisiti necessari sono:

  • riconoscimento di un'invalidità al 100%;

  • non essere in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell'età;

  • è indipendente dall'età;

  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

  • non essere ricoverato in istituto a titolo gratuito cioè con pagamento della retta a carico dello Stato o di Ente pubblico).
    Per l’anno 2004 l’importo dell’indennità di accompagnamento è pari a € 436,77, per 12 mensilità. L'indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età.
    L'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma e con la titolarità di una patente speciale. L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra: l’interessato ha facoltà di optare per il trattamento a lui più favorevole. Tale provvidenza viene erogata anche ai detenuti.

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    Indennità mensile di frequenza per minori
    L'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990 n. 289.
    I requisiti necessari sono:

  • riconoscimento di "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (Legge 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";

  • età inferiore ai diciotto anni;

  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

  • frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole pubbliche o private di ogni grado e ordine;

  • reddito annuo della sola persona invalida non superiore a € 3.942,25.
    Per l’anno 2004 l’importo dell’indennità mensile di frequenza ammonta a € 229,50. L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. La Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.
    L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento, con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti, con l’indennità per i ciechi parziali.

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    Pensione sociale
    Al compimento del sessantacinquesimo anno d’età in sostituzione della pensione di inabilità o dell’assegno mensile di assistenza, è corrisposta, da parte dell’INPS, la pensione sociale. Si tratta di una pensione che non dipende dalla situazione di invalidità, ma che può essere richiesta da tutti i cittadini ultrasessantacinquenni per motivi di reddito o specifiche condizioni.

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    CIECHI CIVILI
    Le categorie riconosciute sono:

  • ciechi assoluti (con residuo visivo 00 in entrambi gli occhi anche con eventuali correzioni);

  • ciechi parziali (con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuali correzioni)
    I deficit visivi di minore entità sono di competenza dell’invalidità civile.

    CIECHI ASSOLUTI

    Pensione
    La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962 n. 6. E' concessa ai maggiorenni ciechi assoluti che abbiano un reddito personale non superiore al limite fissato annualmente per legge. Ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione ma l'indennità di accompagnamento.
    I requisiti necessari sono:

  • riconoscimento di cieco assoluto;

  • età superiore ai 18 anni;

  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

  • reddito annuo della sola persona invalida non superiore a € 13.417,68.
    Gli importi della pensione per l’anno 2004 ammontano a:

  • € 248,19 per 13 mensilità se il disabile non è ricoverato in istituto;

  • € 229,50 per 13 mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, anche in parte, dello Stato (o di Ente pubblico).

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    Indennità di accompagnamento
    L'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti è stata istituita dalla Legge 28 marzo 1968 n. 406 (art. 1). Viene erogata ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione e cioè indipendentemente dal reddito personale e dall'età.
    I requisiti necessari sono:

  • riconoscimento dello stato di cieco assoluto;

  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

  • è indipendente dal reddito;

  • è indipendente dall'età.
    Per l’anno 2004 l’importo dell’indennità di accompagnamento ammonta a € 649,19 mensili, per 12 mensilità. E' cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali oppure ai sordomuti. E' incompatibile con l'erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra. Non preclude la possibilità di svolgimento di attività lavorativa.

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    CIECHI PARZIALI

    Pensione
    La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962 n. 66. Essa spetta ai ciechi parziali di ogni età che presentano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione e che abbiano un reddito personale non superiore al limite fissato annualmente per legge.
    I requisiti sono i seguenti:

  • riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;

  • è indipendente dall'età;

  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

  • reddito annuo della sola persona invalida non superiore a € 13.417,68.
    Per l’anno 2004 l’importo della pensione ammonta a € 229,50, per 13 mensilità.

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    Indennità speciale
    L'indennità speciale è stata istituita dall'articolo 3 della Legge 21 novembre 1988 n. 508. L'indennità spetta ai ciechi parziali e viene erogata al solo titolo della minorazione cioè indipendentemente dall'età e dal reddito personale dell'interessato.
    I requisiti necessari sono:

  • riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;

  • è indipendente dall'età;

  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

  • è indipendente dal reddito personale.
    Per l’anno 2004 l’importo dell’indennità speciale ammonta a € 157,69 per 12 mensilità. L'erogazione dell'indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra. L'indennità è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.

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    SORDOMUTI

    Pensione
    La Legge 25 maggio 1970 n. 381 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l'assegno mensile di assistenza, provvidenza economica che ha assunto la denominazione di "pensione" con l'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980 n. 33. E' concessa alla persona sordomuta di età compresa tra i 18 e 65 anni, e cioè alla persona affetta da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. La pensione per sordomuti è concessa con requisiti di sordità uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 dB di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore. Oltre a queste condizione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che l'interessato abbia un reddito personale non superiore al limite fissato annualmente per legge.
    I requisiti necessari sono:

  • riconoscimento dello stato di sordomuto;

  • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;

  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

  • reddito della sola persona invalida non superiore a € 13.417,68 annue;
    Per l’anno 2004 l’importo della pensione ammonta a € 229,50 per 13 mensilità. E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro. E' invece compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e con la titolarità di una patente di guida. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in pensione sociale.

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    Indennità di comunicazione
    L'indennità di comunicazione è stata istituita dall'articolo 4 della Legge 21 novembre 1988 n. 508. I Criteri di concessione sono diversi a seconda che il richiedente sia maggiorenne, minorenne di anni 12, oppure maggiore di anni 12 e minore di anni 18 e sono correlati al grado di ipoacusia accertata.
    Minore di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore.
    Maggiore di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre richiesto di dimostrare che l'insorgenza dell'ipoacusia è precedente ai 12 anni
    I requisit necessari sonoi:

  • essere stato riconosciuto sordomuto (con le precisazioni di cui sopra);

  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

  • è indipendente dall'età;

  • è indipendente dal reddito personale.
    Per l’anno 2004 l’importo dell’indennità di comunicazione ammonta a € 220,18 per 12 mensilità.
    L'erogazione dell'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza (per i minori). L'indennità di comunicazione è cumulabile con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili. L'indennità di comunicazione è compatibile con la titolarità di una patente di guida e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma. Spetta anche nel caso di ricovero in istituto.

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